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Il titolo di credito

Il titolo di credito è un documento nel quale è incorporato un diritto di credito letterale e autonomo, ovvero consente il diritto di ottenere una prestazione; esso predispone solitamente di un modulo prestampato che va riempito all'occorrenza. Il titolo di credito rappresenta il miglior modo per usufruire di ingenti somme di denaro senza utilizzare moneta contante. La principale utilità dei titoli di credito, oltre a rappresentare il diritto a riscuotere un certo credito a una certa scadenza, deriva soprattutto dal fatto che sono facilmente trasferibili. Per trattare con i titoli di credito in modo oculato, è bene però essere informati sulle caratteristiche degli stessi.

Classificazione dei titoli di credito

Vi sono tre tipi di titoli di credito: quelli che prevedono la restituzione del credito, come assegni e cambiali; i titoli partecipativi, come le azioni; i titoli rappresentativi di merci, come la polizza di carico e la ricevuta d'imbarco. La modalità di circolazione dei titoli di credito varia in base alle suddette categorie: titoli nominativi, titoli all'ordine e titoli al portatore. Nei titoli al portatore il diritto alla prestazione si concretizza attraverso la semplice consegna, mentre i titoli all'ordine si realizzano con la consegna del titolo e la girata, rappresentante l’ordine, tramite firma sul retro del titolo, dato dall’intestatario al debitore di indirizzare la prestazione a persona diversa. I titoli nominativi invece sono intestati a una determinata persona; l'intestazione risulta sia sul titolo stesso che sul registro del debitore che ha emesso il titolo. Il titolo nominativo può essere trasferito anche con girata piena e autenticata da un notaio o da un agente di cambio; tale trasferimento ha pertanto efficacia soltanto tra le parti.

Procedura d'ammortamento

La procedura d'ammortamento (art. 2016-2919 e 2027 del codice civile) si verifica in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo di credito. Il possessore legittimo dovrà: fare denuncia al debitore e chiedere l'ammortamento al tribunale. Il decreto d'ammortamento rilasciato dal tribunale va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato al debitore dal ricorrente; un opposizione all'ammortamento è prevista entro un limite di 30 giorni dall'inizio delle procedure. La procedura d'ammortamento ha infine validità solo per i titoli nominativi e all'ordine.

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